SICUREZZA SUL LAVORO

Modalità di richiesta delle verifiche periodiche

L'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII.
Il D.M. 11 aprile 2011 individua nell'Inail il soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i soggetti titolari delle verifiche successive.
La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della decorrenza dei 60 giorni o 30 giorni entro cui rispettivamente l'Inail o le Asl devono effettuare la verifica, viene considerata valida se presenta i seguenti requisiti:
- se trasmessa in forma cartacea, deve essere su carta intestata dell'impresa o quanto meno corredata di timbro dell'impresa stessa;
- deve riportare l'indirizzo completo presso il quale si trova l'attrezzatura da sottoporre a verifica, i dati fiscali e recapiti telefonici;
- deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro (es. matricola, tipologia);
- deve essere indicato il soggetto abilitato che il datore di lavoro dovrà individuare tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati;
- deve riportare la data della richiesta.

Scelta del soggetto abilitato

Il D.m. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto già disposto nell'art. 71 commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che sia il datore di lavoro ad individuare il soggetto abilitato. La circolare 25 maggio 2012 n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne stabilisce le modalità:
- al momento della richiesta all'INAIL o alla ASL, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche (per la specifica attrezzatura) e che sono iscritti in uno speciale elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti e per quanto riguarda la ASL presso le singole strutture.
- In caso di superamento del termine (60/30 giorni dalla richiesta – art. 2 comma 1 del D.m. 11.04.11) senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione o il soggetto abilitato, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui è presente l'attrezzatura da sottoporre a verifica e iscritti nell' Elenco Nazionale dei soggetti abilitati. Tale elenco è stato pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro (Allegato 2 ).

Modulistica

La modulistica da adottare è quella riportata nell'Allegato IV del D.m. 11 aprile 2011.