SICUREZZA SUL LAVORO

Delega di funzioni: è necessario il consenso del delegato

La Sezione III della Corte di Cassazione ha decretato, nella sentenza 25359/2012, che per la delega delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è indispensabile l'atto di accettazione del delegato. In mancanza di questo atto, il trasferimento di responsabilità dal datore di lavoro al delegato non si perfeziona e il datore non si può dichiarare esente da responsabilità per le attività attribuite.

La Cassazione chiarisce che in generale non c'è una disciplina compiuta relativa alla delega di funzioni, nonostante questo istituto sia molto importante, specie nelle grandi aziende in cui il titolare d'impresa non può materialmente controllare tutti gli aspetti dell'attività svolta ed è costretto a delegare alcuni compiti che, se trascurati, sarebbero per lui causa di responsabilità. Data appunto l'importanza della delega, e dato inoltre che non è escluso che essa potrebbe nascondere un mezzo del delegante per aggirare i propri doveri e la propria responsabilità, la giurisprudenza ha elaborato nel tempo una serie di requisiti della delega.

Essa deve essere espressa, inequivoca e certa; deve investire una persona tecnicamente capace e competente, che abbia i relativi poteri decisionali; deve, infine, essere esplicitamente accettata dal delegato.

Sintesi da: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, articolo di Aldo Monea