SICUREZZA SUL LAVORO

Microimprese: autocertificazione attestante l'avvenuta valutazione dei rischi

L'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità ha spostato il termine per l'autocertificazione ai fini della valutazione dei rischi (VDR) dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, prorogando i termini entro i quali i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con una semplice autocertificazione che attesti l'avvenuta valutazione.

In pratica, il datore di lavoro, invece di elaborare e conservare il documento di valutazione dei rischi in forma cartacea o digitale, può sottoscrivere una semplice dichiarazione nella quale può attestare di aver valutato tutti i rischi presenti in azienda.

Si ricorda che l'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (le cosiddette "microimprese") effettuano la VDR sulla base di procedure standardizzate e possono autocertificare, in luogo del documento di valutazione dei rischi (DVR), l'avvenuta effettuazione della VDR. Il comma 6 estende le procedure standardizzate, ma non l'autocertificazione, anche a chi occupa fino a 50 lavoratori (le cosiddette "medie imprese").

Il decreto interministeriale (Lavoro, Salute e Interno) del 30 novembre 2012, dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, ha introdotto le procedure standardizzate rivolgendosi contestualmente alle piccole e alle medie imprese e prevedendo la sua entrata in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U., ossia il 5 febbraio 2013. Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione, però, per le micro imprese, per le quali esso era già stato fissato al 31 dicembre 2012.

In definitiva, dal 1° luglio 2013 le microimprese saranno obbligate a provvedere alla VDR secondo le procedure standardizzate.

Per quanto concerne le medie imprese, è utile ricordare che la legge di stabilità non modifica i termini di applicazione delle procedure standardizzate sia in materia di VDR sia del DVR, che restano dunque fissati al 5 febbraio 2013. Poiché per le medie imprese le procedure in questione sono facoltative (il D.Lgs. 81/2008, art. 29 comma 6, precisa che esse possono avvelersene), ne consegue che dove non se ne avvarranno, devono procedere alla VDR e alla elaborazione del relativo DVR secondo le regole contenute nell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

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